Statuto

ARTICOLO 1

ARTICOLO 2

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 3

… Il Consiglio Direttivo deciderà, caso per caso, l’entità degli eventuali contributi da erogare per le singole attività nei limiti delle disponibilità di fondi. Ogni provento comunque realizzato dovrà essere devoluto secondo gli scopi e le modalità del presente Statuto.

ARTICOLO 4

Gli Organi della Fondazione sono:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio Sindacale;
  5. i Probiviri.

ARTICOLO 5

Possono aderire alla Fondazione tutti coloro che intendono collaborare alla realizzazione degli scopi della stessa nello spirito del presente Statuto.
L’ammissione a Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo, al quale è riservato il diritto di accogliere o respingere le domande.
In questo secondo caso, la domanda dovrà essere respinta entro trenta giorni dalla data di presentazione, senza dover esporre i motivi della decisione.
Dietro ricorso dell’interessato, tale domanda potrà essere riesaminata nella prima riunione del Consiglio successiva.
Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
Gli aderenti si distinguono in:
“Soci Fondatori”;
“Soci Ordinari”;
“Soci Benemeriti”.
Sono “Soci Fondatori” di diritto i componenti attuali della Famiglia del fratello del titolare, prof. TOMMASO FEDERICI, e i loro discendenti.
Sono inoltre “Soci Fondatori” tutti coloro che sono intervenuti nell’atto di costituzione della Fondazione e hanno partecipato all’apprestamento del suo patrimonio iniziale, mediante versamento almeno della quota di cui alla lettera a) dell’articolo 7 entro i tre (3) mesi dall’atto di fondazione, nonché coloro i quali per particolari titoli siano stati qualificati come tali dai Soci Fondatori o dal Consiglio Direttivo.
I “Soci Ordinari”, sono coloro che si impegnano al versamento della quota di adesione e della quota minima contributiva ordinaria annuale.
I “Soci Benemeriti”, sono coloro che si impegnano al versamento di contributi straordinari o annuali.

ARTICOLO 6

I Soci sono tenuti:

  • al versamento della quota di adesione stabilita dall’Assemblea per l’ingresso nella compagine della Fondazione;
  • al pagamento della quota contributiva stabilita dal Consiglio Direttivo per ciascun anno;
  • all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni adottate dagli Organi Sociali.

Le quote contributive dovranno essere versate annualmente dai Soci nelle misure che stabilirà il Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di Soci: “Fondatori”, “Ordinari” e “Benemeriti”.

ARTICOLO 7

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1. da quanto risulta conferito al momento della sua costituzione nell’atto di fondazione dalla Famiglia del compianto Titolare della Fondazione quale primo fondo patrimoniale.
  2. dai proventi futuri della pubblicazione delle opere del Titolare, sia precedenti che postume.
  3. dalle elargizioni e donazioni da chiunque fatte alla Fondazione e inoltre da eventuali somme e contributi destinati alla Fondazione stessa dallo Stato, dagli Enti Territoriali (Regioni, Provincie, Comuni) ovvero dalla Comunità Europea, per progetti realizzati o da realizzare nell’ambito dello scopo della Fondazione.
  4. dalle quote iniziali conferite una tantum dai Soci Fondatori al momento della costituzione.
  5. dalle quote annuali obbligatorie, negli importi di cui al precedente articolo 6.
    Tali importi potranno essere variati in più o in meno in conformità di opportuna delibera del Consiglio Direttivo.
  6. da contributi, sottoscrizioni pubbliche, promozioni e lasciti di qualsiasi natura.

Le somme versate e i beni conferiti non sono in nessun caso rimborsabili.

ARTICOLO 8

La qualità di Socio si perde:

  1. per dimissioni volontarie;
  2. per deliberazione del Consiglio Direttivo, presa a maggioranza assoluta dei suoi membri quando l’aderente:
    • abbia svolto attività in contrasto con gli scopi che la Fondazione si propone di conseguire, oppure abbia compiuto azioni che possano comunque arrecare pregiudizio alla medesima;
    • abbia compiuto atti contro l’onore ed il prestigio proprio e della Fondazione;
    • non sia in regola con i pagamenti delle quote contributive e, invitato a mettersi in regola, non l’abbia fatto nel termine fissato.
      Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo, il Socio può, entro trenta giorni, ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 9

L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio relativo deve essere presentato all’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo per l’approvazione. Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

  • il 10% al fondo di riserva disponibile;
  • il rimanente a disposizione del Consiglio Direttivo per le varie iniziative previste dall’articolo 3.

ARTICOLO 10

Le Assemblee possono essere ordinarie e straordinarie e sono convocate con avviso scritto recapitato nel domicilio dei Soci. L’Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 31 dicembre al 30 aprile successivo.
Sono attribuzioni dell’Assemblea:

  • eleggere la Commissiono Elettorale, composta da almeno tre membri, che propone i nomi dei Soci candidati a far parte del Consiglio Direttivo (in numero di tre), del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
  • controllare lo svolgimento delle elezioni;
  • approvare il bilancio;
  • procedere alla nomina dei membri variabili del Consiglio Direttivo a termini del successivo articolo 12;
  • approvare gli stanziamenti fatti dal Consiglio Direttivo per le iniziative della Fondazione e deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione della stessa.
  • stabilire le eventuali variazioni dell’importo delle quote annue di contributo dei Soci.

L’Assemblea straordinaria convocata:

  • tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
  • ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;
  • allorché ne faccia richiesta motivata almeno un quinto (1/5) dei Soci.

L’Assemblea dovrà aver luogo entro venti (20) giorni dalla data in cui viene richiesta.

ARTICOLO 11

In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all’Ordine del Giorno.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo (1/3) dei presenti.
L’Assemblea presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un Socio nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito Libro dei Verbali.

ARTICOLO 12

Il Consiglio Direttivo composto da nove (9) membri, dei quali sei (6) devono essere di diritto i Soci Fondatori risultanti dall’atto di fondazione e tra essi almeno tre (3) rappresentanti della Famiglia Federici, mentre gli altri tre (3) saranno scelti dall’Assemblea sia tra i Soci Fondatori che tra gli altri Soci.
I Consiglieri durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.
Se nel corso dell’anno viene a mancare un Consigliere, gli altri coopteranno un componente della stessa categoria che durerà in carica fino al termine del periodo di durata del Consiglio.
Spetta al Consiglio Direttivo:

  • eleggere il proprio Presidente;
  • attribuire la qualifica di Socio Fondatore a persone che si siano distinte per particolari benemerenze verso la Fondazione;
  • accettare o respingere insindacabilmente le domande di ammissione di nuovi Soci;
  • dichiarare decaduti dalla qualità di Socio gli iscritti alla Fondazione che incorrano nelle cause di esclusione previste dall’articolo 7;
  • predisporre il bilancio;
  • nominare il Tesoriere della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni quattro (4) mesi e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario il Presidente o ne faccia richiesta un terzo dei Consiglieri.
In assenza del Presidente, la riunione verrà presieduta dal Consigliere più anziano in ordine di iscrizione.
Il Consiglio Direttivo può nominare nel suo seno un Comitato Ristretto di tre membri al quale può delegare parte delle sue attribuzioni.
Il Consiglio nomina altresì nel suo seno un Segretario il quale cura l’organizzazione amministrativa e lo svolgimento dell’attività della Fondazione sotto il controllo e la direzione del Presidente.

ARTICOLO 13

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.
Inoltre:

  1. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  2. vigila sull’osservanza delle norme statutarie;
  3. in caso di necessità ed urgenza, può deliberare su affari di competenza del Consiglio Direttivo, cui ne darà cognizione nella prima seduta successiva per la ratifica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutto le sue mansioni spettano al Consigliere che risulta più anziano in ordine di iscrizione.

ARTICOLO 14

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri Effettivi e due Supplenti, che vengono eletti dall’Assemblea, anche tra persone estranee alla Fondazione.
Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
È attribuito al Collegio Sindacale il compito di effettuare la revisione amministrativa e contabile durante il corso degli esercizi finanziari per i quali in carica e di presentare all’Assemblea una relazione sul bilancio consuntivo.
Nelle riunioni del Consiglio Direttivo i Sindaci devono partecipare ma non hanno diritto a voto deliberativo ma solo a quello consultivo.

ARTICOLO 15

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri Effettivi e due Supplenti, eletti dall’Assemblea per la durata di tre anni tra i Soci aderenti alla Fondazione oppure anche tra estranei.
Spetta al Collegio dei Probiviri di appianare e dirimere qualsiasi divergenza fra i Soci e gli Organi associativi, anche quali Arbitri amichevoli compositori.

ARTICOLO 16

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per esercitare l’incarico.

ARTICOLO 17

La deliberazione di scioglimento della Fondazione deve essere adottata dalla maggioranza di almeno tre quarti (3/4) dei Soci presenti all’Assemblea straordinaria la cui validità è data dalla partecipazione di non meno di due terzi (2/3) del corpo sociale.
In caso di scioglimento, l’Assemblea delibera, con la maggioranza di cui al 1 comma, sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, per uno o pi degli scopi del presente Statuto.
In tale caso, la Famiglia Federici deve essere chiamata a partecipare alla decisione sulla destinazione di quanto da essa conferito a suo tempo alla Fondazione, anche per pronunciarsi insindacabilmente su un eventuale ritorno di detti fondi alla Famiglia stessa.

ARTICOLO 18

Per quanto non previsto nel presente Statuto, delibera l’Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.